Art. 13.
(Norme finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede annualmente con legge finanziaria, mediante riduzione delle somme relative agli accantonamenti e alle autorizzazioni di spesa a favore delle attività di protezione civile e dei pertinenti capitoli di bilancio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.